sabato 5 luglio 2014

NAPOLITANO INAUGURA UN MUSEO VIRTUALE MA IGNORA I CADUTI DI RIFREDI A FIRENZE: riprende la mattanza degli alberi piantati in memoria dei rifredini morti nella Grande Guerra, contro la volontà popolare

L’ipocrisia: uno dei mali di questo paese.
Meglio il virtuale che il vero, lacrimetta inclusa.

Oggi il Presidente Napolitano è stato a Redipuglia per commemorare la Grande Guerra e per inaugurare il Museo Virtuale dedicato al “Grande Macello”.

Quando il Comitato popolare anni fa si batteva perché nel Viale Morgagni, PER FAR SPAZIO ALLA TRAMVIA,  non fossero abbattuti gli Alberi della Rimembranza, ognuno dei quali nel 1923 era stato dedicato ad un soldato  caduto, ed inaugurato con tutti gli altri 13 Viali della Rimembranza di Firenze in forma pubblica (e documentata) dal Principe Umberto ( Firenze era stata la prima città italiana ad avere Viali della Rimembranza), alcuni cittadini inviarono al Presidente della Repubblica lettere ed esposti ed appelli perché intervenisse affinché una memoria storica non fosse cancellata.

Una memoria storica vera, non virtuale, con cui Rifredi aveva voluto onorare soldati del quartiere, a cui aveva anche voluto erigere un monumento bronzeo: Rifredi ai propri caduti, così si legge ancora.
Una pagina di storia vera che ” Cittadini  per gli Alberi” aveva potuto puntigliosamente ricostruire su documenti d’archivio, che riguardava non solo il Viale Morgagni o Rifredi, ma l’intera città di Firenze.
Ne era venuto fuori un libro fatto artigianalmente ma ancora disponibile in copia per chi lo richiedesse, che era stato allegato ad un esposto alla Magistratura: esposto archiviato, i Viali della Rimembranza a Firenze non ci sono mai stati, anche per la Soprintendenza, oltreché per il Comune.
Ma le foto? I giornali dell’epoca? I documenti dell’Archivio Storico del Comune di Firenze, le delibere con le spese sostenute allo scopo?  Non solo: i testimoni? I parenti dei Caduti?
Storia vera, documenti veri, circostanze vere.

Invece di tutelare le memorie vere, come previsto dal vigente Codice dei Beni Culturali, in questo povero paese in cui a cadenze si scopre il dilagare la corruzione, ovvero, in cui le opere pubbliche si fanno, anzi si impongono perché sono occasioni per far girare soldi ( si vedano le recenti cronache, se ce ne fosse bisogno ), si preferisce costruire  “memorie virtuali” che non fanno impressione: quelle esistenti a cielo aperto si abbattono. Molto meglio portare le scolaresche a fare  “clicca qui, clicca lì”,  tanta atmosfera d’epoca….che lascia il tempo che trova, si fa un giro  turistico, si paga un biglietto.
Naturalmente ci sarà stato regolare concorso per il progetto del Museo, una regolare gara d’appalto per costruirlo, e ora si inaugura una “virtualità”. Perfetto.
Grazie Presidente per la Sua sincera partecipazione!

E naturalmente tante grazie al Comune di Firenze e alla TRAMVIAAAAA!!!!!!   Segue: risposta Ministero circa Profili Giuridici di Tutela dei Viali della Rimembranza:


      
Ufficio Legislativo
 
   


Prot. n. 14365Roma, 01/08/2008
Alla Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e per conoscenza al Segretariato Generale alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologi per le province di Firenze, Pistoia e Prato

          

Oggetto: Applicabilità o meno dell’art. 10 d.lgs. n. 42/2004 ai “monumenti pubblici”, disciplinati dalla legge n. 559/1926 – applicabilità o meno agli stessi “monumenti pubblici” della l. n. 78/2001.

La Direzione Generale in indirizzo, con nota del 27 giugno u.s. prot. n. 13654, ha sottoposto all’attenzione dell’Ufficio legislativo le seguenti questioni:

1) se i viali e parchi della rimembranza disciplinati dall’art. unico della legge 21 marzo 1926 n. 559, possano o meno essere classificati come “beni culturali” ex art. 10 del d.lgs. n. 42/2004 ed essere sottoposti, di conseguenza, alla relativa tutela.

2) se in via alternativa o subordinata, qualora i “viali e parchi della rimembranza” (l. 21 marzo 1926 n. 559) non possano essere classificati come beni culturali, possa essere applicata la disciplina dell’art. 1, comma 6, legge 7 marzo 2001 n. 78, che rinvia all’art. 51 T.U. n. 490/99 (ora art. 50 d.lgs. n. 42/04), a tenore del quale “senza l’autorizzazione del soprintendente è vietata la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale…”.

Occorre anzitutto premettere, in punto di fatto, che i viali e parchi della rimembranza sono costituiti da viali alberati o giardini, dove ad ogni pianta corrisponde, con apposita targa, il nome di un Caduto della Grande Guerra. Furono istituiti un po’ ovunque nel primo dopoguerra per effetto di alcune circolari del Ministero dell’interno per tener ferma la memoria del conflitto, e sono per lo più di titolarità comunale.
Sono dunque cose pubbliche, formate da due elementi materiali: essenze arboree e targhe commemorative.


ESTENSIBILITÀ O MENO DELL’ ART.10 SEG. D.LGS. N. 42/04 AI VIALI E PARCHI DELLA RIMEMBRANZA

La l. n. 559/26 definisce i “viali e parchi” sopra citati, come “pubblici monumenti”, ma tale classificazione non implica direttamente che gli stessi rientrino per ciò solo nella categoria dei “beni culturali” ai sensi del d.lgs. n.42/04.

L’attuale sistema di tutela applicabile ai beni culturali qualificati tali ai sensi del Codice si riferisce, infatti, alle sole cose che sono qualificabili come beni culturali ai sensi del Codice stesso (in base all’art. 10, e, in parte in base all’art. 11).

Pertanto, la qualificazione legislativa di “monumento pubblico” dei “viali e parchi della rimembranza” di cui alla legge n. 559 del 1926, non è di in sé, e da sola, concludente per assoggettare senz’altro siffatti oggetti alla disciplina di tutela di cui alle disposizioni del Codice. Si tratta, invero, di una qualificazione di culturalità extracodicistica, per quanto stabilita ex lege.

Peraltro, non risultando la detta legge del 1926 abrogata, rimane ferma detta speciale qualificazione legale di “monumenti nazionali” attribuita ai Viali e ai Parchi della Rimembranza: vale a dire, rimane fermo il riconoscimento di culturalità, e questo evidentemente è produttivo di una qualche conseguenza giuridica. Si tratta dunque di indagare di quale conseguenza è produttivo e, come interagisca con altre disposizioni generali vigenti.

A questo punto, per stare alla normativa del Codice, si può senz’altro considerare che questi Viali e Parchi possono nondimeno essere qualificati:

a)        senz’altro (cioè: senza necessità di apposita dichiarazione) come beni culturali, ai sensi dell’art. 10, comma 4, lett. f), e comma 1 del Codice, per il quale sono automaticamente – in quanto appartenenti a pubbliche amministrazioni - beni culturali “f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”. Non è infatti dubitabile che sussista siffatto interesse storico, quanto meno come effetto della ricordata qualificazione adoperata dalla legge del 1926.  Pertanto, la qualificazione di beni culturali subentra per questa altra via.
            b) comunque come beni paesaggistici, ai sensi:
                        - dell’art. 136 del Codice, comma 1, lett a) (come mod. dall’art. 2, comma 1, lett. f) n. 1 d.lgs. 26 marzo 2008, n. 63), per il quale sono qualificabili come beni paesaggistici “le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali”.
                        -dell’art. 136 del Codice, comma 1, lett b), per il quale sono qualificabili come beni paesaggistici “le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non comune bellezza”.

La qualificazione di bene culturale, di cui sub a), assoggetta questi Viali e Parchi al Codice come beni culturali optimo iure ai sensi dell’art. 10 del Codice.

LEGGE 7 MARZO 2001 N. 78  “TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE”

Oltre a quanto testé visto, vi è un’ulteriore percorso che qualifica siffatti Viali e Parchi come beni culturali, ma ai sensi dell’art. 11 del Codice.
Esso muove dalla l. 7 marzo 2001, n. 78, a tenore del cui art. 1, comma 2, lett. c) e comma 6, i “monumenti” della Grande Guerra sono beni culturali assoggettati allo speciale regime di cui all’art. 50, comma 2 del Codice (come dichiarato anche dall’art. 11, comma 1, lett. i) dello stesso Codice).

Non v’è dubbio, che si tratti infatti di “monumenti” relativi alla Grande Guerra, quanto meno come effetto della stessa qualificazione adoperata dalla legge del 1926.

La circostanza che si tratti di opere realizzate successivamente alla Grande Guerra nulla toglie, giacché tutti i “monumenti” della Grande Guerra hanno, ovviamente, siffatta caratteristica temporale. Del resto, è stato osservato che le “vestigia” (tra cui i “monumenti”) protette in base alla l. n. 78 del 2001 sono cose “la cui caratteristica è di essere state, direttamente o indirettamente, realizzate per l’attività bellica della Grande Guerra o per sua memoria, ricordo o documentazione” (D. RAVENNA - G. SEVERINI, Il patrimonio storico della Grande Guerra. Commento alla legge 7 marzo 2001, n. 78,Udine, 2001).
            Da questo punto di vista si tratta (salva sempre la pienezza del regime di tutela sopra visto), di una tutela che è limitata (ai sensi del citato art. 50, comma 2, del Codice) al divieto “senza l'autorizzazione del soprintendente, [di] disporre […] la rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale”.

In definitiva, pertanto, i Viali e i Parchi della Rimembranza sono qualificabili come beni culturali alla luce di entrambi i profili segnalati. Essi sono inoltre qualificabili, ovviamente nel loro complesso, come beni paesaggistici.



Il Capo dell’Ufficio

Mario Torsello

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