L’ipocrisia: uno dei
mali di questo paese.
Meglio il virtuale
che il vero, lacrimetta inclusa.
Oggi il Presidente Napolitano è stato a Redipuglia per
commemorare la Grande Guerra
e per inaugurare il Museo Virtuale dedicato al “Grande Macello”.
Quando il Comitato popolare anni fa si batteva perché nel
Viale Morgagni, PER FAR SPAZIO ALLA TRAMVIA,
non fossero abbattuti gli Alberi della Rimembranza, ognuno dei quali nel
1923 era stato dedicato ad un soldato
caduto, ed inaugurato con tutti gli altri 13 Viali della Rimembranza di
Firenze in forma pubblica (e documentata) dal Principe Umberto ( Firenze era
stata la prima città italiana ad avere Viali della Rimembranza), alcuni
cittadini inviarono al Presidente della Repubblica lettere ed esposti ed
appelli perché intervenisse affinché una memoria storica non fosse cancellata.
Una memoria storica vera, non virtuale, con cui Rifredi
aveva voluto onorare soldati del quartiere, a cui aveva anche voluto erigere un
monumento bronzeo: Rifredi ai propri caduti,
così si legge ancora.
Una pagina di storia vera che ” Cittadini per gli Alberi” aveva potuto puntigliosamente
ricostruire su documenti d’archivio, che riguardava non solo il Viale Morgagni
o Rifredi, ma l’intera città di Firenze.
Ne era venuto fuori un libro fatto artigianalmente ma ancora disponibile in copia per chi lo richiedesse, che era stato allegato ad un esposto alla Magistratura: esposto
archiviato, i Viali della Rimembranza a Firenze non ci sono mai stati, anche
per la Soprintendenza ,
oltreché per il Comune.
Ma le foto? I giornali dell’epoca? I documenti dell’Archivio
Storico del Comune di Firenze, le delibere con le spese sostenute allo scopo? Non solo: i testimoni? I parenti dei Caduti?
Storia vera, documenti veri, circostanze vere.
Invece di tutelare le memorie vere, come previsto dal
vigente Codice dei Beni Culturali, in questo povero paese in cui a cadenze si
scopre il dilagare la corruzione, ovvero, in cui le opere pubbliche si fanno,
anzi si impongono perché sono occasioni per far girare soldi ( si vedano le
recenti cronache, se ce ne fosse bisogno ), si preferisce costruire “memorie virtuali” che non fanno impressione:
quelle esistenti a cielo aperto si abbattono. Molto meglio portare le
scolaresche a fare “clicca qui, clicca
lì”, tanta atmosfera d’epoca….che lascia
il tempo che trova, si fa un giro
turistico, si paga un biglietto.
Naturalmente ci sarà stato regolare concorso per il progetto
del Museo, una regolare gara d’appalto per costruirlo, e ora si inaugura una
“virtualità”. Perfetto.
Grazie Presidente per la Sua sincera partecipazione!
E naturalmente tante grazie al Comune di Firenze e alla
TRAMVIAAAAA!!!!!! Segue: risposta Ministero circa Profili Giuridici di Tutela dei Viali della Rimembranza:

La
Direzione Generale in
indirizzo, con nota del 27 giugno u.s. prot. n. 13654, ha sottoposto
all’attenzione dell’Ufficio legislativo le seguenti questioni:

Ufficio Legislativo

Prot.
n. 14365Roma,
01/08/2008
Alla Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e per conoscenza al Segretariato Generale alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologi per le province di Firenze, Pistoia e Prato
Alla Direzione Generale per i beni architettonici, storico-artistici ed etnoantropologici e per conoscenza al Segretariato Generale alla Direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici e alla Soprintendenza per i beni architettonici, paesaggistici, storici, artistici ed etnoantropologi per le province di Firenze, Pistoia e Prato
Oggetto:
Applicabilità o meno dell’art. 10 d.lgs.
n. 42/2004 ai “monumenti pubblici”, disciplinati dalla legge n. 559/1926 –
applicabilità o meno agli stessi “monumenti pubblici” della l. n. 78/2001.
1)
se i viali e parchi della rimembranza disciplinati dall’art. unico della legge 21 marzo 19 26 n.
559, possano o meno essere classificati come “beni culturali” ex art. 10 del
d.lgs. n. 42/2004 ed essere sottoposti, di conseguenza, alla relativa tutela.
2)
se in via alternativa o subordinata, qualora i “viali e parchi della
rimembranza” (l. 21
marzo 19 26 n. 559) non possano essere classificati come beni
culturali, possa essere applicata la disciplina dell’art. 1, comma 6, legge 7 marzo 2001 n.
78, che rinvia all’art. 51 T.U. n. 490/99 (ora art. 50 d.lgs. n. 42/04), a
tenore del quale “senza l’autorizzazione del soprintendente è vietata la
rimozione di cippi e monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra
mondiale…”.
Occorre
anzitutto premettere, in punto di fatto, che i viali e parchi della rimembranza
sono costituiti da viali alberati o giardini, dove ad ogni pianta corrisponde,
con apposita targa, il nome di un Caduto della Grande Guerra. Furono istituiti
un po’ ovunque nel primo dopoguerra per effetto di alcune circolari del
Ministero dell’interno per tener ferma la memoria del conflitto, e sono per lo
più di titolarità comunale.
Sono dunque cose pubbliche, formate da due elementi
materiali: essenze arboree e targhe commemorative.
ESTENSIBILITÀ O MENO DELL’ ART.10 SEG. D.LGS. N. 42/04
AI VIALI E PARCHI DELLA RIMEMBRANZA
La
l. n. 559/26 definisce i “viali e parchi” sopra citati, come “pubblici
monumenti”, ma tale classificazione non implica direttamente che gli stessi
rientrino per ciò solo nella categoria dei “beni culturali” ai sensi del d.lgs.
n.42/04.
L’attuale
sistema di tutela applicabile ai beni culturali qualificati tali ai sensi del
Codice si riferisce, infatti, alle sole cose che sono qualificabili come beni
culturali ai sensi del Codice stesso (in base all’art. 10, e, in parte in base
all’art. 11).
Pertanto,
la qualificazione legislativa di “monumento pubblico” dei “viali e parchi della
rimembranza” di cui alla legge n. 559 del 1926, non è di in sé, e da sola,
concludente per assoggettare senz’altro siffatti oggetti alla disciplina di
tutela di cui alle disposizioni del Codice. Si tratta, invero, di una
qualificazione di culturalità extracodicistica, per quanto stabilita ex lege.
Peraltro,
non risultando la detta legge del 1926 abrogata, rimane ferma detta speciale
qualificazione legale di “monumenti nazionali” attribuita ai Viali e ai Parchi
della Rimembranza: vale a dire, rimane fermo il riconoscimento di culturalità,
e questo evidentemente è produttivo di una qualche conseguenza giuridica. Si
tratta dunque di indagare di quale conseguenza è produttivo e, come interagisca
con altre disposizioni generali vigenti.
A
questo punto, per stare alla normativa del Codice, si può senz’altro
considerare che questi Viali e Parchi possono nondimeno essere qualificati:
a) senz’altro (cioè: senza necessità di
apposita dichiarazione) come beni culturali, ai sensi dell’art. 10, comma 4,
lett. f), e comma 1 del Codice, per il quale sono automaticamente – in quanto
appartenenti a pubbliche amministrazioni - beni culturali “f) le ville, i
parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico”. Non è infatti
dubitabile che sussista siffatto interesse storico, quanto meno come effetto
della ricordata qualificazione adoperata dalla legge del 1926. Pertanto, la qualificazione di beni culturali
subentra per questa altra via.
b) comunque come beni paesaggistici,
ai sensi:
- dell’art. 136 del
Codice, comma 1, lett a) (come mod. dall’art. 2, comma 1, lett. f) n. 1 d.lgs. 26 marzo 2008 ,
n. 63), per il quale sono qualificabili come beni paesaggistici “le cose
immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale, singolarità
geologica o memoria storica, ivi compresi gli alberi monumentali”.
-dell’art. 136 del
Codice, comma 1, lett b), per il quale sono qualificabili come beni
paesaggistici “le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni
della Parte seconda del presente codice, che si distinguono per la loro non
comune bellezza”.
La
qualificazione di bene culturale, di cui sub a), assoggetta questi Viali e
Parchi al Codice come beni culturali optimo iure ai sensi dell’art. 10 del
Codice.
LEGGE 7 MARZO 2001 N. 78 “TUTELA DEL PATRIMONIO STORICO DELLA PRIMA
GUERRA MONDIALE”
Oltre
a quanto testé visto, vi è un’ulteriore percorso che qualifica siffatti Viali e
Parchi come beni culturali, ma ai sensi dell’art. 11 del Codice.
Esso muove dalla l. 7 marzo 2001 , n. 78, a tenore del cui art. 1,
comma 2, lett. c) e comma 6, i “monumenti” della Grande Guerra sono beni
culturali assoggettati allo speciale regime di cui all’art. 50, comma 2 del
Codice (come dichiarato anche dall’art. 11, comma 1, lett. i) dello stesso
Codice).
Non
v’è dubbio, che si tratti infatti di “monumenti” relativi alla Grande Guerra,
quanto meno come effetto della stessa qualificazione adoperata dalla legge del
1926.
La
circostanza che si tratti di opere realizzate successivamente alla Grande
Guerra nulla toglie, giacché tutti i “monumenti” della Grande Guerra hanno,
ovviamente, siffatta caratteristica temporale. Del resto, è stato osservato che
le “vestigia” (tra cui i “monumenti”) protette in base alla l. n. 78 del 2001
sono cose “la cui caratteristica è di essere state, direttamente o
indirettamente, realizzate per l’attività bellica della Grande Guerra o per sua
memoria, ricordo o documentazione” (D. RAVENNA - G. SEVERINI, Il patrimonio
storico della Grande Guerra. Commento alla legge 7 marzo 2001 , n. 78,Udine, 2001).
Da questo punto di vista si tratta
(salva sempre la pienezza del regime di tutela sopra visto), di una tutela che
è limitata (ai sensi del citato art. 50, comma 2, del Codice) al divieto “senza
l'autorizzazione del soprintendente, [di] disporre […] la rimozione di cippi e
monumenti, costituenti vestigia della Prima guerra mondiale”.
In definitiva, pertanto, i Viali e i
Parchi della Rimembranza sono qualificabili come beni culturali alla luce di
entrambi i profili segnalati. Essi sono inoltre qualificabili, ovviamente nel
loro complesso, come beni paesaggistici.
Il Capo dell’Ufficio
Mario Torsello
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