domenica 15 giugno 2014

ACQUA ALTA A FIRENZE


ACQUA ALTA A FIRENZE
  
Ottobre 2013, Renzi ancora sindaco di Firenze, viene risolto il commissariamento di Impresa Spa ( cioè il consorzio Tramvia ) con la cessione di un ramo d’azienda in ragione del 13,9% alla Società Fincosit di cui è presidente cda  Alessandro Mazzi, socio fondatore di Venezia Nuova ( nuova vergogna di questo povero paese) e mega appaltatore del mostro di Vado Ligure dallo strano nome di “Maersk” ( vedi siti locali che pubblicano il delittuoso progetto) e imponenti opere all’Expo 2015

Perciò EVVIVA! Fincosit è proprietaria del 13,9 % di un pezzo di Firenze ed anche mandataria delle opere insieme ad altre aziende, con il democraticissimo CCC Consorzio Cooperative Costruttori, all’altrettanto Consorzio Costruttori Toscani,   alla francese Alstom, all’Ansaldo etc.
Però attualmente Alberto Mazzi è nei guai a Venezia, con Maltauro & C.
Ci si chiede cos’è la prevenzione quando gli appalti sono già stati aggiudicati e si badi bene, a Firenze, con modalità che parrebbero degne di riflessione, non si sa mai.

In effetti la Legge sugli appalti pubblici, e tutte le normative inerenti alle opere pubbliche, contemplano SOLO l’ esclusione dalle gare, come prevenzione.
Ma a Firenze, Milano e Vado Ligure i buoi sono già scappati dalla stalla.

Riportiamo solo qualche stralcio di normativa che, sebbene sia applicabile solo alla prevenzione di fatti delittuosi, lascia trapelare una ratio che dovrebbe indurre la competente magistratura, ad aprire qualche fascicolo, e le amministrazioni comunali interessate ( FIRENZE FRA QUESTE) ad avere un sussulto di “ decenza morale”:

Determinazione n. 1 del 12/1/2010 dell’Autorità per la vigilanza sugli appalti pubblici.
Esclusione ( dalla gara d’appalto ndr) per chi è soggetto a misure di prevenzione.
La disposizione si riferisce a soggetti nei cui confronti è pendente procedimento di una delle misure preventive di cui all’art. 3, L. 27/12/1956 n. 1423, o una delle cause ostative art. 10, L. 31/5/ 1965 n. 575.
Risoluzione del contratto di appalto pubblico disciplinata al Codice degli appalti negli artt. 135 e 136.:
art. 135: …” reati di truffa, falso, turbativa d’asta, corruzione…..tutte quelle ipotesi delittuose che minano il rapporto di fiducia con la stazione appaltante….reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla moralità professionale in ragione della capacità offensiva dello stesso reato nei confronti di tutti i consociati…”
Revoca dell’attestazione di qualificazione equiparata alla mancanza di qualificazione ab origine.
Per quel che concerne l’obbligo del concorrente di fornire delle dichiarazioni veritiere, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha avuto modo di chiarire che “ la Legge obbliga i partecipanti alle gare a rendere dichiarazioni veritiere….”
Causa automatica di esclusione art. 38 del Codice degli Appalti:”….le stazioni appaltanti sono obbligate ad accertare l’esistenza di procedimenti aperti….”

 Ma, ci si domanda, cosa avrebbe dovuto dichiarare VERAMENTE il signor Alessandro Mazzi AL FINE DI AGGIUDICARSI IL 13,9% DELLA TRAM Spa?

“………….mah, veramente questo non credo……..è necessario?
 Sindaco sono lievemente imbarazzato…..non mi faccia dire delle coosee…….. “

In puro stile:    “ Razzi/Paese delle meraviglie”!!!!!!!





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