ACQUA ALTA A FIRENZE
Ottobre 2013, Renzi ancora sindaco di Firenze, viene risolto
il commissariamento di Impresa Spa ( cioè il consorzio Tramvia ) con la
cessione di un ramo d’azienda in ragione del 13,9% alla Società Fincosit di cui
è presidente cda Alessandro Mazzi, socio
fondatore di Venezia Nuova ( nuova vergogna di questo povero paese) e mega
appaltatore del mostro di Vado Ligure dallo strano nome di “Maersk” ( vedi siti
locali che pubblicano il delittuoso progetto) e imponenti opere all’Expo 2015
Perciò EVVIVA! Fincosit è proprietaria del 13,9 % di un
pezzo di Firenze ed anche mandataria delle opere insieme ad altre aziende, con
il democraticissimo CCC Consorzio Cooperative Costruttori, all’altrettanto
Consorzio Costruttori Toscani, alla francese Alstom, all’Ansaldo etc.
Però attualmente Alberto Mazzi è nei guai a Venezia, con
Maltauro & C.
Ci si chiede cos’è la prevenzione quando gli appalti sono
già stati aggiudicati e si badi bene, a Firenze, con modalità che parrebbero
degne di riflessione, non si sa mai.
In effetti la
Legge sugli appalti pubblici, e tutte le normative inerenti
alle opere pubbliche, contemplano SOLO
l’ esclusione dalle gare, come prevenzione.
Ma a Firenze, Milano e Vado Ligure i buoi sono già scappati
dalla stalla.
Riportiamo solo qualche stralcio di normativa che, sebbene
sia applicabile solo alla prevenzione di fatti delittuosi, lascia trapelare una
ratio che dovrebbe indurre la competente magistratura, ad aprire qualche
fascicolo, e le amministrazioni comunali
interessate ( FIRENZE FRA QUESTE) ad avere un sussulto di “ decenza morale”:
Determinazione n. 1 del 12/1/2010 dell’Autorità per la
vigilanza sugli appalti pubblici.
Esclusione ( dalla gara d’appalto ndr) per chi è soggetto a
misure di prevenzione.
La disposizione si riferisce a soggetti nei cui confronti è
pendente procedimento di una delle misure preventive di cui all’art. 3, L . 27/12/1956 n. 1423, o
una delle cause ostative art. 10,
L . 31/5/ 1965 n. 575.
Risoluzione del contratto di appalto pubblico disciplinata
al Codice degli appalti negli artt. 135 e 136.:
art. 135: …” reati di truffa, falso, turbativa d’asta,
corruzione…..tutte quelle ipotesi delittuose che minano il rapporto di fiducia
con la stazione appaltante….reati gravi in danno dello Stato che incidono sulla
moralità professionale in ragione della capacità offensiva dello stesso reato
nei confronti di tutti i consociati…”
Revoca dell’attestazione di qualificazione equiparata
alla mancanza di qualificazione ab origine.
Per quel che concerne l’obbligo del concorrente di fornire
delle dichiarazioni veritiere, la giurisprudenza del Consiglio di Stato ha
avuto modo di chiarire che “ la
Legge obbliga i partecipanti alle gare a rendere
dichiarazioni veritiere….”
Causa automatica di esclusione art. 38 del Codice degli
Appalti:”….le stazioni appaltanti sono obbligate ad accertare l’esistenza
di procedimenti aperti….”
“………….mah, veramente
questo non credo……..è necessario?
Sindaco sono lievemente imbarazzato…..non mi
faccia dire delle coosee…….. “
In puro stile: “ Razzi/Paese delle meraviglie”!!!!!!!
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